{"id":8836,"date":"2020-10-17T18:07:10","date_gmt":"2020-10-17T18:07:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.icleopardi.edu.it\/?p=8836"},"modified":"2021-10-31T18:15:35","modified_gmt":"2021-10-31T18:15:35","slug":"ordinanza-n-80-del-16-ottobre-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.icleopardi.edu.it\/2020\/10\/17\/ordinanza-n-80-del-16-ottobre-2020\/","title":{"rendered":"Luned\u00ec scuola dell\u2019infanzia aperta"},"content":{"rendered":"<p>Giunta Regionale della Campania<br \/>\nIl Presidente<br \/>\n<strong>ORDINANZA n. 80 del 16 ottobre 2020<\/strong><br \/>\n<strong>OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell\u2019art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanit\u00e0 pubblica e dell\u2019art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Integrazione e modifica dell\u2019Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020.<\/strong><br \/>\nVISTO l\u2019art. 32 della Costituzione;<br \/>\nVISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;<br \/>\nPRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale \u00e8 stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all\u2019insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;<br \/>\nVISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 \u201c 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita&#8217; di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu&#8217; misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu&#8217; volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1\u00b0 febbraio 2020, )) e con possibilita&#8217; di modularne l&#8217;applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l&#8217;andamento epidemiologico del predetto virus\u201d;<br \/>\nVISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l\u2019art.1 a mente del quale \u201c (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita&#8217; economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l&#8217;andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217; e al comitato tecnico-scientifico di cui all&#8217;ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all&#8217;andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell&#8217;adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all&#8217;articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo&#8217; introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2\u201d e l\u2019art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto \u201c 1. Nelle more dell&#8217;adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, esclusivamente nell&#8217;ambito delle attivita&#8217; di loro competenza e senza incisione delle attivita&#8217; produttive e di quelle di rilevanza strategica per l&#8217;economia nazionale\u201d;<\/p>\n<p>VISTO l\u2019art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale \u201c1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all&#8217;articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei<br \/>\ndecreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell&#8217;esercizio di un&#8217;attivita&#8217; di impresa, si applica altresi&#8217; la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell&#8217;esercizio o dell&#8217;attivita&#8217; da 5 a 30 giorni. 2. Per l&#8217;accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l&#8217;articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita&#8217; statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita&#8217; regionali e locali sono irrogate dalle autorita&#8217; che le hanno disposte. All&#8217;atto dell&#8217;accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l&#8217;autorita&#8217; procedente puo&#8217; disporre la chiusura provvisoria dell&#8217;attivita&#8217; o dell&#8217;esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e&#8217; scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e&#8217; raddoppiata e quella accessoria e&#8217; applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell&#8217;articolo 452 del codice penale o comunque piu&#8217; grave reato, la violazione della misura di cui all&#8217;articolo 1, comma 6, e&#8217; punita ai sensi dell&#8217;articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265\u201d;<br \/>\nVISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l\u2019art.2, comma 11, a mente del quale \u201cPer<br \/>\ngarantire lo svolgimento delle attivita&#8217; produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l&#8217;andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217; e al comitato tecnico-scientifico di cui all&#8217;ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all&#8217;allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell&#8217;immediato esercizio dei poteri di cui all&#8217;art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita&#8217; produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall&#8217;aggravamento\u201d;<\/p>\n<p>VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attivit\u00e0 di monitoraggio del rischio sanitario di cui all\u2019allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all\u2019art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che \u201cUna classificazione di rischio moderato\/alto\/molto alto porter\u00e0 ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione\/P.A. interessata che porter\u00e0 a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri<br \/>\nservizi. Qualora si confermi un rischio alto\/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si proceder\u00e0 ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione\/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall\u2019articolo 2, comma 11 del DPCM 26\/4\/2020. Se non sar\u00e0 possibile una valutazione secondo le modalit\u00e0 descritte, questa costituir\u00e0 di per s\u00e9 una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione\/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolger\u00e0 le Regioni\/PP.AA. e l\u2019Istituto Superiore di Sanit\u00e0, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni\/PP.AA.(omissis)\u201d;<br \/>\nVISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza \u00e8 stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed \u00e8 stato disposto che, nelle more dell&#8217;adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;<br \/>\nVISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale \u00e8 stato, tra l\u2019altro, disposto che \u201c1. All&#8217;articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al comma 1, le parole: \u00ab15 ottobre 2020\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab31 gennaio 2021\u00bb;<br \/>\nb) al comma 2, dopo la lettera hh) e&#8217; aggiunta la seguente: \u00abhh-bis) obbligo di avere sempre con se&#8217; dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita&#8217; di prevederne l&#8217;obbligatorieta&#8217; dell&#8217;utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all&#8217;aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita&#8217; economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche&#8217; delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:<br \/>\n1) i soggetti che stanno svolgendo attivita&#8217; sportiva;<br \/>\n2) i bambini di eta&#8217; inferiore ai sei anni;<br \/>\n3) i soggetti con patologie o disabilita&#8217; incompatibili con l&#8217;uso della mascherina, nonche&#8217;<br \/>\ncoloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita&#8217;.\u00bb.<br \/>\n2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14<br \/>\nluglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) all&#8217;articolo 1, comma 16, le parole \u00ab, ampliative o restrittive, rispetto a quelle<br \/>\ndisposte ai sensi del medesimo articolo 2\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abrestrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d&#8217;intesa con il Ministro della salute, anche ampliative\u00bb\u201d;<\/p>\n<p>VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante \u201cUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante \u00abMisure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante \u00abUlteriori misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, pubblicato<br \/>\nin Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;<br \/>\nVISTO, in particolare, l\u2019art. 1, comma 6, del menzionato DPCM 13 ottobre 2020 a mente del quale:<br \/>\n(omissis)&#8230; r) ferma restando la ripresa delle attivit\u00e0 dei servizi educativi e dell&#8217;attivit\u00e0 didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all&#8217;avvio nonch\u00e9 al regolare svolgimento dell&#8217;anno scolastico 2020\/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall&#8217;Istituto Superiore di Sanit\u00e0 di cui all&#8217;allegato(omissis) ..t) nelle Universit\u00e0 le attivit\u00e0 didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell&#8217;universit\u00e0 e della ricerca, di cui all&#8217;allegato 18, nonch\u00e9 sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all&#8217;allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; u) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivit\u00e0 didattiche o curriculari delle universit\u00e0 e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivit\u00e0 possono essere svolte, ove possibile, con modalit\u00e0 a distanza, individuate dalle medesime universit\u00e0 e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilit\u00e0; le universit\u00e0 e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalit\u00e0, il recupero delle attivit\u00e0 formative, nonch\u00e9 di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonch\u00e9 ai fini delle relative valutazioni;<br \/>\nVISTA l\u2019Ordinanza regionale n.79 del 15 ottobre 2020, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, con efficacia fino al 30 ottobre 2020 e, in particolare, al punto 1.5. \u00e8 stato disposto che \u201cin tutte le scuole dell\u2019infanzia sono sospese l\u2019attivit\u00e0 didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attivit\u00e0 didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonch\u00e9 quelle per l\u2019elezione degli stessi\u201d;<br \/>\nRILEVATO<br \/>\n&#8211; che, nell\u2019ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica della regione, \u00e8 stato rilevato, nella giornata odierna, un numero di nuovi contagi pari a 1.261, ulteriormente in aumento rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti;<\/p>\n<p>&#8211; che sono pervenute in data odierna numerose richieste di chiarimenti e modifica delle disposizioni della citata Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, in particolare relative alla disposizione di cui al punto 1.5.;<br \/>\nRAVVISATO<br \/>\n&#8211; che, alla luce del contesto epidemiologico in atto, delle considerazioni rassegnate dall\u2019Unit\u00e0 di crisi in data 15 ottobre 2020 e dell\u2019ulteriore trend rilevato in data odierna, occorre peraltro confermare tutte le misure disposte con l\u2019Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, con la sola eccezione delle previsioni di cui al punto 1.5 del provvedimento citato, relative alle attivit\u00e0 della scuola dell\u2019infanzia (nidi ed asili, con fascia di et\u00e0 0-6 anni), per la quale \u00e8 stato diffusamente rappresentata la difficolt\u00e0 di applicazione allo stato \u2013 nelle more delle competenti determinazioni statali in ordine al riconoscimento di specifici congedi parentali per l\u2019assistenza all\u2019infanzia- e richiesta dall\u2019ANCI Campania, con nota di data odierna, la revoca;<br \/>\n&#8211; che si rende opportuno disporre, altres\u00ec, in ordine alla portata della disposizione relativa all\u2019obbligo di svolgimento delle lezioni a distanza, con riferimento ai corsi non scolastici, sulla quale pure sono pervenute diverse richieste di chiarimento;<br \/>\n&#8211; che al riguardo, sentita l\u2019Unit\u00e0 di Crisi Regionale, risulta consentito, al fine di non pregiudicare le esigenze di contenimento del rischio di ulteriori contagi esclusivamente ammettere la possibilit\u00e0 di svolgimento \u201cin presenza\u201d dei corsi non scolastici, con lezioni\/eventi formativi di durata non superiore ad un\u2019ora in aula, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di settore;<br \/>\nVISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante &#8220;Istituzione del servizio sanitario nazionale\u201d e, in particolare, l\u2019art. 32 che dispone &#8220;il Ministro della sanit\u00e0 pu\u00f2 emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanit\u00e0 pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all\u2019intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente pi\u00f9 regioni\u201d, nonch\u00e9 \u201cnelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente pi\u00f9 comuni e al territorio comunale \u2019\u2019;<br \/>\nVISTO l\u2019art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale \u201c5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunit\u00e0 locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunit\u00e0 locale, in relazione all&#8217;urgente necessit\u00e0 di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell\u2019ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilit\u00e0 urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillit\u00e0 e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l&#8217;adozione dei provvedimenti d&#8217;urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell&#8217;emergenza e dell&#8217;eventuale interessamento di pi\u00f9 ambiti territoriali regionali\u201d;<br \/>\nVISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all\u2019art.117 (Interventi d&#8217;urgenza), sancisce che \u201c1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunit\u00e0 locale. Negli altri casi l&#8217;adozione dei provvedimenti d&#8217;urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell&#8217;emergenza e dell&#8217;eventuale interessamento di pi\u00f9 ambiti territoriali regionali\u201d;<\/p>\n<p>VISTA la legge n.689\/1981 ai sensi di quanto disposto dall\u2019art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;<br \/>\nORDINA<br \/>\n1. A parziale modifica\/integrazione della previsione di cui al punto 1.5 dell\u2019Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, su tutto il territorio regionale:<br \/>\n1.1. \u00e8 consentita, anche in presenza, l\u2019attivit\u00e0 delle scuole dell\u2019infanzia (nidi ed asili della fascia d\u2019et\u00e0 0-6 anni);<br \/>\n1.2. sono consentiti in modalit\u00e0 \u201cin presenza\u201d i corsi, non scolastici, con lezioni\/eventi formativi di durata non superiore ad un\u2019ora in aula, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di settore.<br \/>\n2. Per quanto non previsto al precedente punto 1. restano confermate tutte le disposizioni dell\u2019Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020.<br \/>\n3. Ai sensi di quanto disposto dall\u2019art.2 del decreto legge n.33\/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all&#8217;articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformit\u00e0 a quanto previsto dall&#8217;articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell&#8217;esercizio di un&#8217;attivita&#8217; di impresa, si applica altresi&#8217; la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell&#8217;esercizio o dell&#8217;attivita&#8217; da 5 a 30 giorni. Per l&#8217;accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l&#8217;articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita&#8217; statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita&#8217; regionali e locali sono irrogate dalle autorita&#8217; che le hanno disposte. All&#8217;atto dell&#8217;accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l&#8217;autorita&#8217; procedente puo&#8217; disporre la chiusura provvisoria dell&#8217;attivita&#8217; o dell&#8217;esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e&#8217; scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall\u2019art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa \u00e8 raddoppiata e quella accessoria \u00e8 applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell\u2019Amministrazione regionale all\u2019irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell\u2019Avvocatura regionale.<\/p>\n<p>4. Ai sensi di quanto disposto dall\u2019art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33\/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.<br \/>\n5. La presente ordinanza \u00e8 comunicata, ai sensi dell\u2019art.1, comma 16, decreto-legge n.33\/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed \u00e8 notificata all\u2019Unit\u00e0 di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e alle Camere di Commercio della regione Campania, all\u2019ANCI Campania, alle Universit\u00e0 della Campania ed \u00e8 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonch\u00e9 sul BURC.<br \/>\nAvverso la presente Ordinanza \u00e8 ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.<br \/>\nDE LUCA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Giunta Regionale della Campania Il Presidente ORDINANZA n. 80 del 16 ottobre 2020 OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19. 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