{"id":2717,"date":"2017-03-28T10:50:19","date_gmt":"2017-03-28T10:50:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.icleopardi.edu.it\/?p=2717"},"modified":"2021-07-02T13:42:30","modified_gmt":"2021-07-02T13:42:30","slug":"codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici-dpr-622013","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.icleopardi.edu.it\/2017\/03\/28\/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici-dpr-622013\/","title":{"rendered":"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62\/2013)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Art.1 &#8211; Disposizioni di carattere generale<\/strong><br \/>\n1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato &#8220;Codice&#8221;, definisce, ai fini dell&#8217;articolo 54<br \/>\ndel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealt\u00e0, imparzialit\u00e0 e buona<br \/>\ncondotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.<br \/>\n2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati<br \/>\ndalle singole amministrazioni ai sensi dell&#8217;articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del<br \/>\n2001.<br \/>\n<strong>Art.2 &#8211; Ambito di applicazione<\/strong><br \/>\n1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma<br \/>\n2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro \u00e9 disciplinato in base all&#8217;articolo<br \/>\n2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.<br \/>\n2. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.<br \/>\n165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti<br \/>\ncategorie di personale di cui all&#8217;articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le<br \/>\ndisposizioni dei rispettivi ordinamenti.<br \/>\n3. Le pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001<br \/>\nestendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i<br \/>\ncollaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di<br \/>\norgani e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorit\u00e0 politiche, nonch\u00e9 nei confronti dei<br \/>\ncollaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore<br \/>\ndell&#8217;amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni,<br \/>\ndelle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione<br \/>\no decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.<br \/>\n4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome<br \/>\ndi Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di<br \/>\nattuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei<br \/>\nloro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.<br \/>\n<strong>Art.3 &#8211; Principi generali<\/strong><br \/>\n1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la<br \/>\npropria condotta ai principi di buon andamento e imparzialit\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa. Il dipendente<br \/>\nsvolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l&#8217;interesse pubblico senza abusare della<br \/>\nposizione o dei poteri di cui \u00e8 titolare.<br \/>\n2. Il dipendente rispetta altres\u00ec i principi di integrit\u00e0, correttezza, buona fede, proporzionalit\u00e0, obiettivit\u00e0,<br \/>\ntrasparenza, equit\u00e0 e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialit\u00e0, astenendosi in<br \/>\ncaso di conflitto di interessi.<br \/>\n3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e<br \/>\ncomportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o<br \/>\nall&#8217;immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per<br \/>\nle finalit\u00e0 di interesse generale per le quali sono stati conferiti.<br \/>\n4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l&#8217;azione amministrativa alla massima economicit\u00e0,<br \/>\nefficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attivit\u00e0<br \/>\namministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualit\u00e0 dei<br \/>\nrisultati.\u00e8<br \/>\n\u00e8<br \/>\n5. Nei rapporti con i destinatari dell&#8217;azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parit\u00e0 di<br \/>\ntrattamento a parit\u00e0 di condizioni, astenendosi, altres\u00ec, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui<br \/>\ndestinatari dell&#8217;azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalit\u00e0,<br \/>\norigine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche,<br \/>\nappartenenza a una minoranza nazionale, disabilit\u00e0, condizioni sociali o di salute, et\u00e0 e orientamento<br \/>\nsessuale o su altri diversi fattori.<br \/>\n6. Il dipendente dimostra la massima disponibilit\u00e0 e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche<br \/>\namministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma<br \/>\nanche telematica, nel rispetto della normativa vigente.<br \/>\n<strong>Art.4 &#8211; Regali, compensi e altre utilit\u00e0<\/strong><br \/>\n1. Il dipendente non chiede, n\u00e8 sollecita, per s\u00e8 o per altri, regali o altre utilit\u00e0.<br \/>\n2. Il dipendente non accetta, per s\u00e8 o per altri, regali o altre utilit\u00e0, salvo quelli d&#8217;uso di modico valore<br \/>\neffettuati occasionalmente nell&#8217;ambito delle normali relazioni di cortesia e nell&#8217;ambito delle consuetudini<br \/>\ninternazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il<br \/>\ndipendente non chiede, per s\u00e8 o per altri, regali o altre utilit\u00e0, neanche di modico valore a titolo di<br \/>\ncorrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre<br \/>\nbenefici da decisioni o attivit\u00e0 inerenti all&#8217;ufficio, n\u00e8 da soggetti nei cui confronti \u00e8 o sta per essere<br \/>\nchiamato a svolgere o a esercitare attivit\u00e0 o potest\u00e0 proprie dell&#8217;ufficio ricoperto.<br \/>\n3. Il dipendente non accetta, per s\u00e8 o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente,<br \/>\nregali o altre utilit\u00e0, salvo quelli d&#8217;uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o<br \/>\nindirettamente, regali o altre utilit\u00e0 a un proprio sovraordinato, salvo quelli d&#8217;uso di modico valore.<br \/>\n4. I regali e le altre utilit\u00e0 comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello<br \/>\nstesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell&#8217;Amministrazione<br \/>\nper la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.<br \/>\n5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilit\u00e0 di modico valore si intendono quelle di valore non<br \/>\nsuperiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati<br \/>\ndalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all&#8217;esclusione della possibilit\u00e0<br \/>\ndi riceverli, in relazione alle caratteristiche dell&#8217;ente e alla tipologia delle mansioni.<br \/>\n6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto<br \/>\nnel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attivit\u00e0 inerenti all&#8217;ufficio di<br \/>\nappartenenza.<br \/>\n7. Al fine di preservare il prestigio e l&#8217;imparzialit\u00e0 dell&#8217;amministrazione, il responsabile dell&#8217;ufficio vigila<br \/>\nsulla corretta applicazione del presente articolo.<br \/>\nArt.5 &#8211; Partecipazione ad associazioni e organizzazioni<br \/>\n1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente<br \/>\nal responsabile dell&#8217;ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od<br \/>\norganizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano<br \/>\ninterferire con lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;ufficio. Il presente comma non si applica all&#8217;adesione a<br \/>\npartiti politici o a sindacati.<br \/>\n2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, n\u00e8<br \/>\nesercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.<br \/>\nArt.6 &#8211; Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d&#8217;interesse<br \/>\n1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all&#8217;atto<br \/>\ndell&#8217;assegnazione all&#8217;ufficio, informa per iscritto il dirigente dell&#8217;ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti,<br \/>\ndi collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli<br \/>\nultimi tre anni, precisando:<br \/>\na) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano<br \/>\nancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;<br \/>\nb) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivit\u00e0 o decisioni<br \/>\ninerenti all&#8217;ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.<br \/>\n2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivit\u00e0 inerenti alle sue mansioni in situazioni<br \/>\ndi conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di<br \/>\naffini entro il secondo grado. Il conflitto pu\u00f2 riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non<br \/>\npatrimoniali, come quelli derivanti dall&#8217;intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei<br \/>\nsuperiori gerarchici.<br \/>\n<strong>Art.7 &#8211; Obbligo di astensione<\/strong><br \/>\n1. Il dipendente si astiene dal partecipare all&#8217;adozione di decisioni o ad attivit\u00e0 che possano coinvolgere<br \/>\ninteressi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure<br \/>\ndi persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con<br \/>\ncui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,<br \/>\novvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,<br \/>\nassociazioni anche non riconosciute, comitati, societ\u00e0 o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o<br \/>\ndirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.<br \/>\nSull&#8217;astensione decide il responsabile dell&#8217;ufficio di appartenenza.<br \/>\n<strong>Art.8 &#8211; Prevenzione della corruzione<\/strong><br \/>\n1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell&#8217;amministrazione. In<br \/>\nparticolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione,<br \/>\npresta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l&#8217;obbligo<br \/>\ndi denuncia all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito<br \/>\nnell&#8217;amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.<br \/>\n<strong>Art.9 &#8211; Trasparenza e tracciabilit\u00e0<\/strong><br \/>\n1. Il dipendente assicura l&#8217;adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche<br \/>\namministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione<br \/>\nnell&#8217;elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all&#8217;obbligo di pubblicazione sul sito<br \/>\nistituzionale.<br \/>\n2. La tracciabilit\u00e0 dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita<br \/>\nattraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilit\u00e0.<br \/>\n<strong>Art.10 &#8211; Comportamento nei rapporti privati<\/strong><br \/>\n1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell&#8217;esercizio delle loro<br \/>\nfunzioni, il dipendente non sfrutta, n\u00e8 menziona la posizione che ricopre nell&#8217;amministrazione per<br \/>\nottenere utilit\u00e0 che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere<br \/>\nall&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione.<br \/>\n<strong>Art.11 &#8211; Comportamento in servizio<\/strong><br \/>\n1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato<br \/>\nmotivo, non ritarda n\u00e8 adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di<br \/>\nattivit\u00e0 o l&#8217;adozione di decisioni di propria spettanza.<br \/>\n2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle<br \/>\ncondizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.<br \/>\n3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi<br \/>\ntelematici e telefonici dell&#8217;ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall&#8217;amministrazione. Il dipendente utilizza i<br \/>\nmezzi di trasporto dell&#8217;amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti<br \/>\nd&#8217;ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d&#8217;ufficio.<br \/>\n<strong>Art.12 &#8211; Rapporti con il pubblico<\/strong><br \/>\n1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l&#8217;esposizione in modo visibile del<br \/>\nbadge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall&#8217;amministrazione, salvo diverse<br \/>\ndisposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di<br \/>\nservizio, correttezza, cortesia e disponibilit\u00e0 e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche<br \/>\ne ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu&#8217; completa e accurata possibile. Qualora non<br \/>\nsia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l&#8217;interessato al funzionario o ufficio<br \/>\ncompetente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d&#8217;ufficio,<br \/>\nfornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti<br \/>\ndell&#8217;ufficio dei quali ha la responsabilit\u00e0 od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella<br \/>\ntrattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di<br \/>\npriorit\u00e0 stabilito dall&#8217;amministrazione, l&#8217;ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con<br \/>\nmotivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai<br \/>\nloro reclami.<br \/>\n2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il<br \/>\ndipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell&#8217;amministrazione.<br \/>\n3. Il dipendente che svolge la sua attivit\u00e0 lavorativa in un&#8217;amministrazione che fornisce servizi al pubblico<br \/>\ncura il rispetto degli standard di qualit\u00e0 e di quantit\u00e0 fissati dall&#8217;amministrazione anche nelle apposite<br \/>\ncarte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuit\u00e0 del servizio, di consentire agli<br \/>\nutenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalit\u00e0 di prestazione del<br \/>\nservizio e sui livelli di qualit\u00e0.<br \/>\n4. Il dipendente non assume impegni n\u00e8 anticipa l&#8217;esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti<br \/>\nall&#8217;ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni<br \/>\namministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in<br \/>\nmateria di accesso, informando sempre gli interessati della possibilit\u00e0 di avvalersi anche dell&#8217;Ufficio per le<br \/>\nrelazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le<br \/>\nmodalit\u00e0 stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.<br \/>\n5. Il dipendente osserva il segreto d&#8217;ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati<br \/>\npersonali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati<br \/>\ndal segreto d&#8217;ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che<br \/>\nostano all&#8217;accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta<br \/>\ncura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all&#8217;ufficio competente della<br \/>\nmedesima amministrazione.<br \/>\n<strong>Art.13 &#8211; Disposizioni particolari per i dirigenti<\/strong><br \/>\n1. Ferma restando l&#8217;applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si<br \/>\napplicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 6, del decreto<br \/>\nlegislativo n. 165 del 2001 e dell&#8217;articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti<br \/>\nche svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorit\u00e0<br \/>\npolitiche, nonch\u00e8 ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.<br \/>\n2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all&#8217;atto di conferimento<br \/>\ndell&#8217;incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per<br \/>\nl&#8217;assolvimento dell&#8217;incarico.<br \/>\n3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all&#8217;amministrazione le partecipazioni azionarie<br \/>\ne gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge<br \/>\ne dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivit\u00e0<br \/>\npolitiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l&#8217;ufficio che dovr\u00e0 dirigere o<br \/>\nche siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivit\u00e0 inerenti all&#8217;ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni<br \/>\nsulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all&#8217;imposta sui redditi<br \/>\ndelle persone fisiche previste dalla legge.<br \/>\n4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e<br \/>\nimparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell&#8217;azione amministrativa. Il dirigente<br \/>\ncura, altres\u00ec, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalit\u00e0 esclusivamente istituzionali<br \/>\ne, in nessun caso, per esigenze personali.<br \/>\n5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a<br \/>\ncui \u00e8 preposto, favorendo l&#8217;instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative<br \/>\nfinalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all&#8217;aggiornamento del personale,<br \/>\nall&#8217;inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di et\u00e0 e di condizioni personali.<br \/>\n6. Il dirigente assegna l&#8217;istruttoria delle pratiche sulla base di un&#8217;equa ripartizione del carico di lavoro,<br \/>\ntenendo conto delle capacit\u00e0, delle attitudini e della professionalit\u00e0 del personale a sua disposizione. Il<br \/>\ndirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalit\u00e0 e, per quanto possibile, secondo criteri<br \/>\ndi rotazione.<br \/>\n7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui \u00e8 preposto con imparzialit\u00e0<br \/>\ne rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.<br \/>\n8. Il dirigente intraprende con tempestivit\u00e0 le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito,<br \/>\nattiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l&#8217;illecito<br \/>\nall&#8217;autorit\u00e0 disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare<br \/>\ntempestiva denuncia all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive<br \/>\ncompetenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni<br \/>\ncautela di legge affinch\u00e8 sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identit\u00e0 nel<br \/>\nprocedimento disciplinare, ai sensi dell&#8217;articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.<br \/>\n9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilit\u00e0, evita che notizie non rispondenti al vero quanto<br \/>\nall&#8217;organizzazione, all&#8217;attivit\u00e0 e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della<br \/>\nconoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti<br \/>\ndell&#8217;amministrazione.<br \/>\n<strong>Art.14 &#8211; Contratti ed altri atti negoziali<\/strong><br \/>\n1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell&#8217;amministrazione,<br \/>\nnonch\u00e8 nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, n\u00e8<br \/>\ncorrisponde o promette ad alcuno utilit\u00e0 a titolo di intermediazione, n\u00e8 per facilitare o aver facilitato la<br \/>\nconclusione o l&#8217;esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l&#8217;amministrazione<br \/>\nabbia deciso di ricorrere all&#8217;attivit\u00e0 di intermediazione professionale.<br \/>\n2. Il dipendente non conclude, per conto dell&#8217;amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,<br \/>\nfinanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto<br \/>\naltre utilit\u00e0 nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell&#8217;articolo 1342 del codice<br \/>\ncivile. Nel caso in cui l&#8217;amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o<br \/>\nassicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto<br \/>\naltre utilit\u00e0 nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all&#8217;adozione delle decisioni ed alle<br \/>\nattivit\u00e0 relative all&#8217;esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare<br \/>\nagli atti dell&#8217;ufficio.<br \/>\n3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di<br \/>\nquelli conclusi ai sensi dell&#8217;articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le<br \/>\nquali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed<br \/>\nassicurazione, per conto dell&#8217;amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell&#8217;ufficio.<br \/>\n4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente<br \/>\napicale responsabile della gestione del personale.<br \/>\n5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali<br \/>\nsia parte l&#8217;amministrazione, rimostranze orali o scritte sull&#8217;operato dell&#8217;ufficio o su quello dei propri<br \/>\ncollaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o<br \/>\nfunzionale.<br \/>\nArt.15 &#8211; Vigilanza, monitoraggio e attivit\u00e0 formative<br \/>\n1. Ai sensi dell&#8217;articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano<br \/>\nsull&#8217;applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni,<br \/>\ni dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.<br \/>\n2. Ai fini dell&#8217;attivit\u00e0 di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si<br \/>\navvalgono dell&#8217;ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell&#8217;articolo 55-bis, comma 4, del decreto<br \/>\nlegislativo n. 165 del 2001 che svolge, altres\u00ec, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente gi\u00e0<br \/>\nistituiti.<br \/>\n3. Le attivit\u00e0 svolte ai sensi del presente articolo dall&#8217;ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle<br \/>\neventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai<br \/>\nsensi dell&#8217;articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L&#8217;ufficio procedimenti disciplinari,<br \/>\noltre alle funzioni disciplinari di cui all&#8217;articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001,<br \/>\ncura l&#8217;aggiornamento del codice di comportamento dell&#8217;amministrazione, l&#8217;esame delle segnalazioni di<br \/>\nviolazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate,<br \/>\nassicurando le garanzie di cui all&#8217;articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile<br \/>\ndella prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento<br \/>\nnell&#8217;amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell&#8217;articolo 54, comma 7, del<br \/>\ndecreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione<br \/>\nall&#8217;Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione, di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190,<br \/>\ndei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivit\u00e0 previste dal presente articolo, l&#8217;ufficio<br \/>\nprocedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all&#8217;articolo 1,<br \/>\ncomma 7, della legge n. 190 del 2012.<br \/>\n4. Ai fini dell&#8217;attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l&#8217;ufficio<br \/>\nprocedimenti disciplinari pu\u00f2 chiedere all&#8217;Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo<br \/>\nquanto stabilito dall&#8217;articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.<br \/>\n5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivit\u00e0 formative in materia di trasparenza e<br \/>\nintegrit\u00e0, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di<br \/>\ncomportamento, nonch\u00e8 un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni<br \/>\napplicabili in tali ambiti.<br \/>\n6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell&#8217;ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida<br \/>\nnecessarie per l&#8217;attuazione dei principi di cui al presente articolo.<br \/>\n7. Dall&#8217;attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a<br \/>\ncarico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell&#8217;ambito delle<br \/>\nrisorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.<br \/>\nArt.16 &#8211; Responsabilit\u00e0 conseguente alla violazione dei doveri del codice<br \/>\n1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri<br \/>\nd&#8217;ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice,<br \/>\nnonch\u00e8 dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, d\u00e0 luogo anche a<br \/>\nresponsabilit\u00e0 penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa \u00e8 fonte di<br \/>\nresponsabilit\u00e0 disciplinare accertata all&#8217;esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di<br \/>\ngradualit\u00e0 e proporzionalit\u00e0 delle sanzioni.<br \/>\n2. Ai fini della determinazione del tipo e dell&#8217;entit\u00e0 della sanzione disciplinare concretamente applicabile,<br \/>\nla violazione \u00e8 valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravit\u00e0 del comportamento ed all&#8217;entit\u00e0 del<br \/>\npregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell&#8217;amministrazione di appartenenza. Le<br \/>\nsanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse<br \/>\nquelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla<br \/>\ngravit\u00e0, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicit\u00e0 del valore<br \/>\ndel regalo o delle altre utilit\u00e0 e l&#8217;immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di<br \/>\nun&#8217;attivit\u00e0 tipici dell&#8217;ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo.<br \/>\nLa disposizione di cui al secondo periodo si applica altres\u00ec nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli<br \/>\n4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I<br \/>\ncontratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in<br \/>\nrelazione alle tipologie di violazione del presente codice.<br \/>\n3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi gi\u00e0 previsti dalla legge, dai<br \/>\nregolamenti e dai contratti collettivi.<br \/>\n4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilit\u00e0 disciplinare dei pubblici<br \/>\ndipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.<br \/>\n<strong>Art.17 -Disposizioni finali e abrogazioni<\/strong><br \/>\n1. Le amministrazioni danno la piu&#8217; ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito<br \/>\ninternet istituzionale e nella rete intranet, nonch\u00e9 trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti<br \/>\ne ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di<br \/>\norgani e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell&#8217;amministrazione, nonch\u00e9 ai<br \/>\ncollaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore<br \/>\ndell&#8217;amministrazione. L&#8217;amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in<br \/>\nmancanza, all&#8217;atto di conferimento dell&#8217;incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti<br \/>\ncomunque denominati, copia del codice di comportamento.<br \/>\n2. Le amministrazioni danno la piu&#8217; ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai<br \/>\nsensi dell&#8217;articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime<br \/>\nmodalit\u00e0 previste dal comma 1 del presente articolo.<br \/>\n3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante &#8220;Codice di<br \/>\ncomportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni&#8221;, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84<br \/>\ndel 10 aprile 2001, \u00e9 abrogato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art.1 &#8211; Disposizioni di carattere generale 1. 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